non sostituendosi i membri del collegio sindacale, il presidente del tribunale  nominerà il liquidatore


 

Not. Remo Bassetti, rbassetti@notariato.it

10.07.2002

 

Una Srl ha aumentato il capitale sociale oltre la soglia prevista dall'art. 2488, c.c., provvedendo contestualmente alla nomina del collegio sindacale.

 

I sindaci così nominati e quelli via via eletti non hanno accettato la carica e la società, ancora oggi, dovendo procedere all'approvazione del bilancio, risulta priva del collegio sindacale e quindi, a mio parere, in una situazione di "impossibilità di funzionamento".

 

Secondo un orientamento del Tribunale di Milano, risalente al 1986, quando i bilanci non possono essere approvati dall'assemblea e non si può provvedere alla sostituzione dei membri del collegio sindacale, il liquidatore deve essere nominato dal Tribunale.

 

La società vorrebbe ora deliberare, senza l'intervento del Tribunale, la messa in liquidazione, e a me sembra che l'eventuale paralisi, derivante dall'assenza dei sindaci, investa l'attività successiva alla delibera (stante l'impossibilità di approvare il bilancio con la relazione dei sindaci), ma non impedisca la delibera di liquidazione.

 

 


 

Not. Cristiano Lavezzari, clavezzari@notariato.it

10.07.2002

 

A fronte del chiaro disposto dell'art. 2449, c. 6, c.c.,  il decreto di nomina del liquidatore,  del presidente del tribunale, non è surrogabile dalla volontà dell'assemblea.