non sostituendosi i membri del collegio sindacale, il presidente del
tribunale nominerà il liquidatore
Not.
Remo Bassetti,
rbassetti@notariato.it
10.07.2002
Una Srl ha
aumentato il capitale sociale oltre la soglia prevista dall'art. 2488, c.c.,
provvedendo contestualmente alla nomina del collegio sindacale.
I sindaci così
nominati e quelli via via eletti non hanno accettato la carica e la società,
ancora oggi, dovendo procedere all'approvazione del bilancio, risulta priva del
collegio sindacale e quindi, a mio parere, in una situazione di
"impossibilità di funzionamento".
Secondo un
orientamento del Tribunale di Milano, risalente al 1986, quando i bilanci non
possono essere approvati dall'assemblea e non si può provvedere alla
sostituzione dei membri del collegio sindacale, il liquidatore deve essere
nominato dal Tribunale.
La società
vorrebbe ora deliberare, senza l'intervento del Tribunale, la messa in
liquidazione, e a me sembra che l'eventuale paralisi, derivante dall'assenza
dei sindaci, investa l'attività successiva alla delibera (stante
l'impossibilità di approvare il bilancio con la relazione dei sindaci), ma non
impedisca la delibera di liquidazione.
Not. Cristiano Lavezzari, clavezzari@notariato.it
10.07.2002
A fronte del chiaro disposto
dell'art. 2449, c. 6, c.c., il decreto
di nomina del liquidatore, del presidente
del tribunale, non è surrogabile dalla volontà dell'assemblea.